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Cantiere - Ispezione infrastrutturale - Tratta SS 9 VIA EMILIA dal km 262+450 al km 262+650 Corsie: tutte Provvedimenti: limite di velocita 30Km/h, senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri

Data:

30 aprile 2025

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Descrizione

ORDINANZA N. 401/2025/MI

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

  • Che la società SINA S.p.A. deve eseguire i lavori di installazione di sistemi di monitoraggio dinamico sul viadotto Piacenza (Autostrada A21), in sormonto alla S.S. 9 "Via Emilia", nel tratto compreso tra il km 262+450 e il km 262+650.
  • Che per effettuare i suddetti lavori è necessario istituire un senso unico alternato, nella fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 05:00, dal giorno 05/05/2025 al 09/05/2025.

VISTO

  • Gli art. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e s.m.i.; Il Regolamento per l’esecuzione del citato T. U. D.P.R. 16.12.1995 n° 495 e s.m.i.;
  • Il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
  • Il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
  • La procura del 16/09/2020, repertorio n. 84724;

CONSIDERATO

  • la necessità di procedere all'emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte in premessa;

SENTITO

  • Il parere favorevole Capo Centro;
  • Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete;

ORDINA

* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri, limite di velocita di 30Km/h su SS 9 VIA EMILIA dal km 262+450 al km 262+650 su tutte le corsie a partire dal 5/05/2025 fino al 9/05/2025 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere posta e mantenuta costantemente in efficienza dalla società CMB SERVICE s.r.l. con sede legale in Via Sandro Penna, 72/N - 06132 - Perugia, che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l’ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica, con le modalità e responsabilità di cui sopra. La stessa Impresa ha comunicato che per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, per ogni evenienza relativa al cantiere di che trattasi potrà essere contattato il Sig. Besim cell 339/8000469. Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D. Lgs 285/1992).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( NICOLA PRISCO )

Allegati

A cura di

Sindaco

Piazza Matteotti, 26826 Secugnago LO, Italia

Email: mauro.salvalaglio@gmail.com
Sindaco

Pagina aggiornata il 15/05/2025