
N. REGISTRO GENERALE: 5 DEL 11-04-2025
OGGETTO: Limitazioni temporanee alla viabilità sulla strada comunale Cascina Uggeri/Secugnago all'intersezione con la SS9 Via Emilia.
IL SINDACO
Considerato che si deve procedere con urgenza con i lavori di rifacimento della struttura idraulica Roggia Olza;
Tenuto conto che per motivi di sicurezza occorre procedere alla delimitazione con sbarramento del tratto di strada in questione e relativa istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli;
Ritenuto che per motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse, nonché per carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;
Sentito in merito l’Ufficio Tecnico Comunale;
Effettuati gli opportuni sopralluoghi;
Visti gli artt. 5, comma 3 e 6 del vigente C.d.S.;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
ORDINA
- L’istituzione del divieto di transito dalle ore 07.00 del 14.04.2025 alle ore 18.00 28.04.2025, a tutti i veicoli, sulla strada comunale da Cascina Uggeri fino all’intersezione con la SS9 Via Emilia.
- La messa in opera di ulteriori limitazioni/variazioni viabilistiche temporanee, qualora si renda necessario in funzione della perfetta riuscita dell’intervento e delle ripercussioni sul traffico che si registreranno in corso d’opera.
- La presente avrà efficacia a mezzo di opportuna segnaletica temporanea da apporsi secondo le modalità di cui al C.d.S. ed s.m.i. e relativo Regolamento. In particolare, dovranno essere rispettate scrupolosamente le norme di cui agli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92 e successive modifiche nonché ogni ulteriore prescrizione prevista nel titolo autorizzativo..
- In caso di inadempienze troveranno applicazione le sanzioni previste dal vigente codice stradale, fatti salvi eventuali illeciti penalmente rilevanti.
DISPONE
- La pubblicazione all’Albo pretorio on-line della presente;
- La trasmissione di copia della presente a:
- Questura di Lodi;
- Carabinieri di Casalpusterlengo;
- VV.FF. di Lodi e di Casalpusterlengo;
- Al 118 tramite l’Ass. volontaria “Croce Casalese”;
- Provincia di Lodi;
- Ufficio Tecnico comunale;
- Comune di Casalpusterlengo.
La validità della presente ordinanza viene a cessare in caso di anticipata conclusione delle operazioni di cui in narrativa.
A norma dell’art. 3/4° c. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;
Il decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i., all'art. 49 del testo coordinato, contenente le “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 37. Pertanto, andrà presentato ricorso al Giudice amministrativo.
Gli Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.
IL SINDACO
Avv. Mauro Salvalaglio
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.>